animali in condominio

Nullità del divieto di detenere animali in condominio

L’articolo di oggi evidenzia la nullità del divieto di detenere animali in condominio: passo ulteriore e importante nel campo delle tutele dei nostri amici a quattro zampe.

Infatti, il Tribunale Ordinario di Cagliari, sezione seconda Civile, ha recentemente sancito l’impossibilità da parte di qualunque norma condominiale di natura regolamentare – sia essa assembleare o anche di tipo contrattuale – di vietare la detenzione di animali domestici all’interno dell’area condominiale, pena la nullità delle stesse.

Alla base di tale decisione si pone la disposizione contenuta nella Legge n. 220 del 2012 – in tema di riforma del condominio – secondo cui “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Tale norma è applicabile a tutte le disposizioni dei regolamenti indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene e indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo.

In particolare, secondo la pronuncia in questione, l’art. 1138 c. 5 del Codice Civile, nello stabilire il suddetto divieto, non precisa a quale regolamento si faccia riferimento e pertanto non è corretto ritenere che solo l’assemblea non possa impedire ai proprietari di detenere animali negli appartamenti.

Infatti, tale regola vale anche per il costruttore quando impone il suo regolamento e lo fa firmare ai singoli acquirenti, ottenendo così l’unanimità.

Con questa decisione il Giudice del Tribunale di Cagliari ha voluto definitivamente chiarire che anche il regolamento di tipo contrattuale, ossia quello approvato all’unanimità o predisposto dal costruttore del condominio ed allegato ai singoli atti di compravendita, è nullo sia relativamente alla legge di riforma del condominio sia in quanto contrario ai principi di ordine pubblico.

Dunque, tutte le clausole contenute nei regolamenti condominiali che impongono il suddetto divieto, anche quelli approvati all’unanimità – sia ante che post riforma – sono automaticamente nulle e non devono essere rispettate.

Tale decisione è stata accolta positivamente soprattutto dalla Lega Anti Vivisezione (LAV) che – attraverso le parole della responsabile dell’Area Animali Familiari – ribadisce la capacità di tale pronuncia di chiarire il campo di applicazione della norma e riconosce il valore del rapporto uomo-animale, divenuto ormai parte integrante del principio di ordine pubblico e in continua espansione anche in campo europeo.

In ultimo, la pronuncia emanata dal Tribunale di Cagliari specifica anche che gli animali hanno la possibilità di servirsi delle aree condominiali, in quanto un eventuale divieto di godere delle proprietà comuni e di quelle esclusive del detentore può essere istituito solo se ricorrono determinate condizioni previste dalla legge e non in via precauzionale.

Per informazioni: info@avvocatoanimali.it

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