Eccesso di velocità per soccorrere animale d’affezione? Stato di necessità!

Con la sentenza n. 249/2015 il Giudice di Pace di Pisa ha preso una importante decisione: nel caso in cui un animale di affezione si trovi in una situazione di pericolo imminente per la sua salute, può essere invocato lo stato di necessità, al pari di quanto già previsto quando il pericolo imminente riguardi un essere umano.

Il Giudice di Pace di Pisa ha infatti accolto il ricorso del proprietario di un gattino in pericolo di vita -multato per eccesso di velocità mentre trasportava d’urgenza il suo amico a quattro zampe dal veterinario per tentare di salvargli la vita- ed ha annullato la multa.

E’ bene sottolineare l’esistenza di un articolo del Codice della Strada che prevede e disciplina la circolazione di veicoli adibiti specificamente al trasporto di animali in gravi condizioni, ma tali vetture non erano disponibili nei dintorni del luogo ove l’infrazione è stata rilevata: è per questo motivo che il conducente ha impugnato la sanzione ricevuta ed invocato lo stato di necessità!

Come si legge nella sentenza:

“E’ vero che lo stato di necessità, così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali ,richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale” ma “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera “res”, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”.

Per quanto concerne la sanzione amministrativa, il Giudice ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative appunto, “non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (C. Cass. s. III, n.6111/2000)

Bisogna concludere specificando che non è la prima volta che si assiste ad una decisione in tal senso. Già altri Giudici, in tempi recenti, hanno infatti escluso la responsabilità in merito al trasporto stradale di animali domestici in pericolo di vita (almeno per quanto riguarda le sanzioni derivanti da violazione di norme del Codice della Strada: vedi Sent. n.01/2012 GdP Offida e n.369/2011 GdP Chieti) ed è intervenuto anche un Decreto Ministeriale volto ad individuare le condizioni in cui sia ravvisabile lo Stato di Necessità durante il trasporto di un animale d’affezione in grave stato di salute e la documentazione da esibire in caso di controllo della Polizia Stradale.

Tutti questi provvedimenti rinvigoriscono la speranza che, in un futuro non troppo lontano, si riesca a giungere ad una legislazione ad hoc, che regoli in maniera specifica e sistematica tutto quanto inerisce la vita dei nostri preziosi amici a quattro zampe.

Per informazioni: info@avvocatoanimali.it

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avv

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