taglio di orecchie e coda dei cani

Taglio di orecchie e coda dei cani è reato

Nel numero di settembre di Quattro Zampe parliamo della pratica del taglio di orecchie e coda dei cani, che è un reato punibile a norma di legge.

taglio di orecchie e coda dei cani

Orecchie e coda dei cani non si toccano, è reato tagliarle!

Sono passati ormai anni dall’entrata in vigore della legge che prevede il divieto di tagliare orecchie e code agli animali, in particolar modo ai cani. Nonostante questo, alle volte capita ugualmente di trovare qualche molosso (il genere di cane solitamente preso di mira per questi inutili e dolorosi “interventi”) con queste artificiali modifiche: com’è possibile? È possibile perché purtroppo si trova sempre qualcuno disposto ad infrangere la legge, anche se per mero aspetto estetico. Ma la Cassazione è lapidaria nel ricordare i principi di diritto a riguardo, e nel confermare la condanna per colui che commette queste deplorevoli azioni.

Le accuse e le prime condanne per maltrattamento di animali

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con la quale un uomo è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 544 ter c.p. per aver, per crudeltà e senza necessità, tagliato la coda ad un cagnolino di razza meticcia, sottoponendolo a sevizie e cagionando allo stesso lesioni, nonché per aver sottoposto il medesimo – insieme ad un altro cane – a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, detenendoli in condizioni di malnutrizione e in locali igienicamente non idonei ed in stato di abbandono.

L’uomo decide di impugnare la sentenza dichiarando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto il maltrattamento, sostenendo che le lesioni inferte non avevano comportato un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale (richiesta per la configurazione del reato di maltrattamento).

La decisione della Corte: maltrattamento per l’inutile taglio della coda

La corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 4876/2019, ricorda che ormai da tempo è stato riconosciuto che nel reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. la nozione di lesione implica anche la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale che sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria dell’uomo. Nel caso in esame la violazione dell’art. 544 ter c.p. fa particolare riferimento al taglio della coda volontario e non necessario, che ha determinato un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale, determinando una menomazione funzionale dello stesso. 

Per quanto riguarda invece la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, la Corte dichiara che questi comportamenti integrano gli estremi per il reato di maltrattamento di cui all’art. 727 comma 2 c.p. (e non l’art. 544 ter c.p. come prospettato dai giudici di secondo grado). 

Taglio di orecchie e coda dei cani: le previsioni e sanzioni normative

Il reato indicato dalla Corte di Cassazione, l’art. 727 c.p., disciplina l’abbandono di animali da intendersi “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Questo si distingue dall’art. 544 ter c.p., reato che la Cassazione ha confermato in capo all’uomo e che stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”

Queste norme, violate entrambe dall’uomo, sono state inserite nel codice penale per garantire una tutela più incisiva agli animali. Ad esse si aggiunge la legge n.201/2010 il cui art. 10 prevede che «gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, devono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’esportazione delle unghie e dei denti». Vengono previste eccezioni a tale divieto solamente «se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale o per impedirne la riproduzione».

Constatiamo quanto deciso dalla Cassazione nella speranza che questa possa essere (l’ennesima) condanna che faccia da monito a chi ancora antepone discutibili gusti estetici al benessere ed alla salute del cane infrangendo la legge.

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