Liti di condominio per gli animali

La l. 220/2012 “riforma del condominio” all’Art. 16 riformando, tra gli altri, anche l’articolo 1138 del codice civile, aggiunge un comma molto interessante:  «Le norme del regolamento (condominiale) non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

E’ dunque molto chiaro: i nuovi regolamenti condominiali non potranno più vietare ai condomini di tenere nei propri appartamenti cani, gatti ed altri amici animali domestici. Tutto questo chiaramente senza intaccare le normali regole che governano la vita di una collettività come quella condominiale.
Secondo la nuova legge dunque nessuno potrà impedirvi di tenere in casa il vostro animale di compagnia! Esattamente come nessuno può impedirvi di detenere una televisione, un frigorifero, un forno…

– Cosa si intende per animali domestici?

Si parla in generale di “animali domestici” anche se i principali interessati sono naturalmente cani e gatti. Questa terminologia “domestici” darà sicuramente luogo a molte diatribe dato che il termine in questione può essere riferito a diverse specie animali: una gallina è un animale domestico? E un coniglio? Ci sono diversi animali considerati “inusuali”, ma se dovessero risultare “domestici” non sarà possibile vietarne la detenzione, a meno che vi siano ragioni di igiene o sicurezza.

– E i regolamenti già esistenti che prevedono il divieto di detenere animali?

E’ necessario chiarire che le disposizioni di legge vengono applicate solo dal momento in cui la legge entra in vigore, lasciando quindi inalterata la situazione preesistente. Questo principio è detto di “irretroattività”, e proprio per questo motivo i rapporti sorti precedentemente l’entrata in vigore della riforma del condominio, continueranno ad essere regolati dalla precedente legge.

Se il Regolamento in vigore è di tipo “assembleare”, i condomini possono rimuovere il divieto con una delibera assembleare assunta a maggioranza ma, se non lo fanno, tale divieto rimane in vigore.

Se il regolamento è di tipo “contrattuale”, quindi approvato con il consenso unanime di tutti i condomini oppure accettato e sottoscritto insieme all’atto di acquisto della proprietà, si necessiterà del consenso unanime anche per eliminare tale divieto.

– E per quanto riguarda gli spazi comuni?

Vanno ritenute invariate le norme che solitamente regolano l’utilizzo e il godimento degli spazi comuni. Il fatto di poter detenere un animale in casa, non significa che questo potrà scorrazzare liberamente per le scale del condominio o nel giardino comune: vanno comunque rispettate le regole di buona educazione e di effettiva sicurezza. Sono evidenti i rischi per un condomino (o anche per un terzo) che si trovi nell’atrio o sulle scale, al passaggio di un cane senza le necessarie cautele richieste dalla prudenza. Si pensi poi ai rischi se ci siano dei bambini che giocano allegramente in cortile.

Per l’esattezza: l’articolo 672 c.p. configura tre fattispecie criminose: “lasciar liberi, custodire senza le debite cautele e affidare a persona inesperta” animali. E come precisa la Corte di Cassazione Penale con la sentenza 599/1998“L’obbligo di custodire l’animale sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art 672 c.p. relaziona gli obblighi al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto, senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico.”

– Posso prendere l’ascensore con il mio cane?

Se non esiste uno specifico divieto contenuto nel regolamento, è possibile inibire l’uso dell’ascensore ad un condomino con il proprio animale, solo per motivazioni di ordine igienico sanitario, da valutarsi di volta in volta in base al caso specifico.

– Posso tenere quanti animali voglio? E se puzzano troppo o sono eccessivamente rumorosi?

Sempre per motivi di ordine igienico sanitario è lecito che nel regolamento sia espressa una limitazione riguardo al numero di animali che il singolo condomino può detenere nella propria unità immobiliare: superato tale numero è possibile richiedere l’intervento del giudice che sancisca l’allontanamento degli animali in esubero e li affidi ad enti specializzati.

Altro motivo lecito per poter richiedere l’intervento del giudice, è quando l’animale sia “fonte di immissioni di rumori o emetta odori tali da cagionare, per la loro frequenza ed intensità, malessere e insofferenza anche a persone di normale sopportazione”: il cane che abbaia sempre a qualunque ora del giorno e della notte, l’odore dell’animale stesso che impregna il pianerottolo, la puzza derivante dai suoi bisogni fisiologici possono raggiungere livelli intollerabili e arrivare a danneggiare l’equilibrio psicofisico dei condomini. Quando dunque tali disturbi arrivino a superare la soglia di tolleranza “media”, la normale sopportazione richiesta dalla vita di condominio, allora il giudice può disporre che l’animale sia allontanato ed affidato in custodia ad enti specializzati, in modo da restaurare la quiete nell’edificio condominiale.

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