La responsabilità civile del veterinario

La responsabilità civile del veterinario: contrattuale o extracontrattuale? E il consenso informato?

Dall’Agosto del 2012, come disciplinato dall’articolo 3 del DL 138/2011, tutti i veterinari italiani sono obbligati a stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio professionale: infatti il veterinario nell’esercizio della propria attività assume delle responsabilità anche legali, nei confronti dei proprietari degli animali che gli vengono affidati, che comportano l’obbligo per il responsabile di risarcire il danno cagionato.

Più in particolare, la responsabilità civile del veterinario è inquadrata in quella del “prestatore d’opera” disciplinata dall’art. 2236 c.c. ai sensi del quale: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Questo cosa significa? Significa che il sanitario risponderà solo quando il mancato raggiungimento del risultato sia intenzionale (dolo) oppure sia causato da un comportamento gravemente colposo (colpa grave). Nel caso invece di interventi di routine o che non presentino particolare difficoltà, il veterinario risponderà anche della colpa lieve.

Fondamentale è inoltre stabilire quale sia il tipo di responsabilità in cui ricade il veterinario nei confronti del proprietario di un animale a lui affidato: contrattuale o extracontrattuale/aquiliana? Questa classificazione comporta diverse conseguenze dal punto di vista del diritto, soprattutto per quanto riguarda l’onere della prova, la determinazione del “quantum” risarcibile, i termini di prescrizione etc..

La prima è basata su un rapporto preesistente originato da un contratto, dalla legge o da un atto unilaterale; la ”parte” di un contratto che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1217 c.c. e seguenti. La seconda invece si fonda sulla violazione del principio generale del “neminem laedere” e prescinde quindi dall’esistenza di un rapporto preesistente tra le parti, ed è disciplinata dagli artt. 2043 e seguenti c.c.

Ideale per i clienti lesi nel proprio diritto è che la responsabilità del veterinario venga annoverata nell’ambito del primo tipo di responsabilità, quella contrattuale: infatti, anche se raramente viene stipulato un contratto in forma scritta, è innegabile che tra il professionista ed il cliente esista un rapporto preesistente di tipo fiduciario. Conseguenza più importante di un’impostazione di questo tipo è che il danneggiato, per provare i fatti a fondamento del suo diritto, è tenuto a dimostrare soltanto l’esistenza del rapporto giuridico, mentre sta al veterinario provare che l’inadempimento non sia a lui imputabile.

Quindi il proprietario dell’animale che viene curato male non deve provare l’inadempimento del veterinario: sarà quest’ultimo a dover provare di essere stato diligente e di non avere agito con dolo o colpa (lieve o grave a seconda della difficoltà della prestazione resa).

I danni che può richiedere il proprietario dell’animale sono solo quelli che potevano essere previsti al tempo in cui è sorta l’obbligazione e l’azione di risarcimento del danno si prescrive decorsi dieci anni dal verificarsi dell’evento (mentre per la responsabilità extracontrattuale interviene dopo cinque anni).

Anche la Corte di Cassazione ha sposato questa linea già da tempo ed ora è opinione comune: la responsabilità del veterinario nei confronti del proprietario di un animale a lui affidato è di tipo contrattuale.

Ciò non toglie che vi siano anche aspetti di responsabilità extracontrattuale in capo al veterinario: si pensi ad esempio al caso di un animale che, sotto la custodia del veterinario, cagioni danni ad un terzo soggetto. In questo caso non vi è alcun rapporto obbligatorio preesistente tra il medico e il danneggiato e si configura quindi una classica fattispecie di responsabilità aquiliana per danni a terzi. Il risarcimento di questo tipo di danno è un obbligo generico per il quale il danneggiato deve provare il danno, la colpa del medico ed il nesso di causalità tra l’azione colposa del medico ed il danno subito.

Per l’esattezza, l’articolo 2052 del codice civile recita esattamente “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito

Quindi il medico veterinario è responsabile anche degli animali che ha in custodia e risponde dei danni da questi causati verso terzi.

Il mio veterinario lavora in una struttura organizzata. E’ responsabile solo lui o anche la struttura?

In questi casi i profili di responsabilità sono maggiormente complessi. Il cliente instaura un rapporto sia con il professionista – che fornisce la prestazione vera e propria – sia con la struttura – la quale offre solitamente lo spazio, le attrezzature e l’assistenza del personale di supporto -.

Come succede già nella medicina “umana” la Corte di Cassazione ritiene che, in caso di errore del professionista, sussista oltre alla responsabilità contrattuale del medico, anche la responsabilità oggettiva della struttura.

Vogliono operare il mio animale ma non mi spiegano come, cosa o perché.

Come enunciato dall’articolo 29 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, il veterinario, al pari del medico che cura noi esseri “umani”, è tenuto a fornire un consenso informato.

E’ necessario che il proprietario dell’animale sia PIENAMENTE INFORMATO dei rischi, delle possibili complicanze e delle conseguenze delle operazioni e dei trattamenti che il veterinario vuole porre in essere.

In questo modo il proprietario può compiere una valutazione maggiormente consapevole dei costi-benefici del trattamento ed anche il rapporto “medico-paziente” non può che trarne giovamento. La sottoscrizione di un consenso informato, infatti, previene il formarsi di fattispecie di responsabilità contrattuale per mancata informazione in capo al veterinario.

Attenzione!! Non viene meno la responsabilità del veterinario per negligenza, imperizia o imprudenza, ma l’assenza di consenso informato può essere addebitata al medico veterinario in sede di procedimento disciplinare, anche quando la prestazione sia andata a buon fine.

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