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Incidente “randagio”: di chi è la responsabilità?

Nel nostro articolo sulla rivista Quattro Zampe di questo mese chiariamo di chi è la responsabilità di un incidente causato da un randagio.

Se un randagio provoca un incidente, chi è il responsabile?

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Con ordinanza n.22522/19 la Corte di Cassazione si è espressa sul tema del randagismo e sulla responsabilità dell’Asl nel caso in cui a causare un incidente stradale sia un cane randagio.

Incidente “randagio”: il caso

Nel 2010 un cittadino ha citato l’Asl di Benevento per ottenere il riconoscimento della responsabilità dell’ente nell’incidente stradale avvenuto un anno prima a causa di un cane randagio che, attraversandogli improvvisamente la strada, aveva investito la sua autovettura procurando quasi 5mila euro di danni. 

Il Tribunale di Benevento aveva accertato sia che il cane fosse effettivamente randagio sia che fosse compito dell’Asl vigilare sugli animali randagi, in collaborazione con il comune che è gravato di predisporre l’organizzazione, la prevenzione e il controllo degli animali senza proprietario.

I giudici avevano anche dato particolare peso alla testimonianza di un residente del quartiere il quale aveva riferito come nella zona ci fossero sempre molti randagi senza collare e museruola, già segnalati in più occasioni alle autorità competenti, e che proprio uno di questi era il cane che ha causato l’incidente attraversando la strada per raggiungere il branco.

La difesa dell’Asl e il ricorso in Cassazione

La Asl si era difesa sostenendo che i compiti a lei imputabili fanno riferimento a profilassi, pulizia veterinaria e servizio di accalappiamento, ma non anche quello di controllare continuamente il territorio comunale per verificare la presenza o meno di randagi. Non ci sarebbe, secondo l’ente, un obbligo per l’Asl di controllo continuo del territorio  comunale ma solo un obbligo specifico di intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione, indicando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione si sarebbe orientata, in altri casi analoghi, a ritenere la responsabilità del Comune.

La vigilanza e il controllo del randagismo spetta all’Asl

I giudici di legittimità ricordano nell’ordinanza che la Regione Campania  ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti.

La decisione della Cassazione

Per questo motivo il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale la Corte fa riferimento, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina.

Per questo motivo è riconosciuta la responsabilità dell’Asl competente nel caso in cui un cane randagio provochi un incidente stradale.

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