Denuncia per maltrattamenti: si ha diritto a sapere da chi è partita

Nel numero di maggio di Quattro Zampe parliamo di denuncia per maltrattamenti di animali e della pretesa legittima di sapere chi l’ha fatta.

denuncia per maltrattamenti animali quattro zampe maggio 2020

È diritto della proprietaria di un cane sapere da chi è partita la denuncia per maltrattamenti

La proprietaria di un cane sottoposta ad un’ispezione dell’Unità Operativa Veterinaria poiché accusata di maltrattamento di animali ha il diritto di conoscere il nome di chi l’ha denunciata. 

Il caso

Dopo essere stata inaspettatamente soggetta a un’ispezione dell’Unità Operativa Veterinaria perché accusata di maltrattare il proprio cane, la ricorrente volendo conoscere l’identità di colui che l’aveva denunciata alla pubblica amministrazione presenta la richiesta per accedere alla “denuncia presentata da terze persone”  nei suoi confronti. L’ispezione, peraltro, aveva infatti dato esito negativo: nessun tipo di maltrattamento è stato riscontrato durante il controllo: l’accusa era pertanto falsa. 

Il rigetto dell’ALS di Salerno

L’A.S.L. di Salerno, chiamata in giudizio per aver negato tale accesso, ha nuovamente negato l’accesso della ricorrente sostenendo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancata notifica del ricorso al denunciante. La richiesta della ricorrente sarebbe infondata anche a causa della genericità dell’istanza di accesso, laddove il riferimento alla “denuncia presentata da terze persone” non avrebbe consento di comprendere l’oggetto della pretesa, così impedendo la tempestiva evasione dell’istanza. Inoltre la domanda della ricorrente sarebbe comunque dovuta essere condizionata al preventivo assenso del controinteressato. 

Accesso negato? Decisione infondata 

Secondo il TAR della Campania investito di decidere la questione, la difesa dell’ASL è infondata: innanzitutto il nominativo del denunciante non risulta in alcun modo nel verbale del sopralluogo consegnato in copia alla ricorrente una volta concluso il controllo, rendendo impossibile per la ricorrente notificare direttamente al denunciante il proprio ricorso.

Inoltre, secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrava pienamente condiviso dal Collegio, “tutte le volte in cui l’Autorità amministrava viene stimolata da soggetti privati ad effettuare visite ispettive/sopralluoghi tendenti all’accertamento di eventuali condotte illegittime/illecite, il denunciante/segnalante/richiedente/esponente non è titolare – tranne che in ipotesi particolari – di alcun diritto alla riservatezza circa la propria identità e il contenuto della propria  denuncia o segnalazione.”

La ratio di questo principio è quella di evitare che le segnalazioni e le denunce possano avere connotati esclusivamente denigratori e diffamatori.  Per questo motivo la persona segnalata ha la possibilità e il diritto di conoscere il nominativo di chi ha effettuato la denuncia, anche nel caso dell’infondata segnalazione per il maltrattamento di un animale domestico.

“In materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale alla stregua di un presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento di autotutela: il denunciante perde consapevolmente e scientificamente il controllo e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, uscita dalla sfera volitiva del suo autore, diventa parte del procedimento amministrativo e come tale nella disponibilità dell’amministrazione: la sua divulgazione non è pertanto preclusa da esigenza di tutela alla riservatezza.  (Tar Abruzzo n. 476/18). 

Il ricorso è fondato

Il ricorso è quindi pienamente ammissibile.  Per quanto riguarda l’interesse della ricorrente a conoscere l’identità della denunciante si tratta di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.”
Deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, inoltre il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere, inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità”.

La decisione del TAR della Campania 

Per questi motivi il TAR della Campania con sentenza n.1821/2019 ha definitivamente accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della richiesta di sopralluogo avvenuto presso la propria dimora a seguito dell’accusa di maltrattamento di animali fatta da persone terze. 

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