cane in ascensore

Accesso di cani in ascensore nel regolamento condominiale

Nel numero di dicembre di Quattro Zampe parliamo dell’accesso ai cani in ascensore e di come comportarsi se gli altri condomini si lamentano.

cani in ascensore

Frequente motivo di dispute e diatribe condominiali è la convivenza con gli animali domestici, la cui presenza non è sempre apprezzata e gradita da tutti. L’accesso dei cani in ascensore è uno dei più frequenti motivi di litigio.

Nulle le disposizioni regolamentari che vietano il possesso di animali domestici

Nel 2012 il legislatore sancisce un importante diritto per i proprietari di animali con la previsione di cui al comma quinto dell’art. 1138 c.c. secondo cui “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”

Il regolamento condominiale, sia questo assembleare o contrattuale, purché successivo alla riforma del 2012, non avendo la legge portata retroattiva, non può vietare quindi di possedere animali domestici con la conseguente nullità per legge di tutte le disposizioni regolamentari volte a limitare o impedire ai proprietari il possesso di animali domestici di qualsiasi genere o razza.

Cosa dice la legge sull’utilizzo dell’ascensore?

Va precisato che l’art. 17 d.p.r. n. 162/99 vieta “l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata“, ma nulla stabilisce con riferimento agli animali.

Trattandosi di bene comune del Condominio, l’ascensore soggiace alla disciplina generale di cui all’art. 1102 del Codice Civile che, al comma primo, recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. 

Ciò significa che ogni condomino ha diritto di usufruire di tali parti seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del senso del decoro.

Solo il regolamento condominiale contrattuale può vietare l’accesso dei cani in ascensore

L’ascensore e l’utilizzo dello stesso è oggetto di disciplina del regolamento condominiale che, qualora sia approvato all’unanimità, può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e quindi vietarne particolari modalità di utilizzazione, purché non siano derogate le disposizioni del quarto comma dell’art. 1138 del codice civile. 

È pertanto legittima la clausola di natura contrattuale, ossia approvata all’unanimità, di un regolamento che vieti ai singoli proprietari di usare l’ascensore con i propri animali domestici, non potendo intendersi il disposto di cui all’art. 1138 comma 5, c.c., nella parte in cui sancisce il diritto di possedere un animale domestico in ambito condominiale, come norma che sancisce anche un diritto indiscriminato all’uso delle parti comuni.

Una conclusione che pare illogica e dannosa per i condomini più anziani, costretti ad utilizzare le scale (qualora riescano) per poter uscire in compagnia dei loro cani. 

L’applicazione delle regole di civile convivenza dovrebbe essere sufficiente a garantire l’uso dell’ascensore da parte di tutti, al di là di ogni previsione regolamentare.

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