Vacanze al mare anche per i nostri amici a quattro zampe

Ogni anno il periodo estivo è il più dolente per i padroni di animali, che per potersi godere la vacanza al mare, in compagnia del proprio amico a quattro zampe devono  spesso scontrarsi con divieti e obblighi vari.

In materia non è, infatti, ancora presente una normativa nazionale che regoli l’accesso degli animali sulle spiagge, la cui competenza è demandata ai Comuni e alle Regioni che devono disporre con ordinanza la libertà o meno di accesso degli animali all’interno delle spiagge.

Tali ordinanze devono essere pubblicate negli appositi albi pretori e devono soprattutto essere motivate pena l’irregolarità delle stesse, non potendo diversamente essere idonee a legittimare l’allontanamento degli animali dalla spiaggia o l’irrogazione di sanzioni amministrative.

Con l’avvicinarsi dell’estate, i Comuni adottano i divieti più disparati, diretti a limitare l’accesso degli animali nelle spiagge, ma non sempre questi divieti possono considerarsi validi.

E’ quanto ha stabilito la sentenza del TAR del Lazio n.9302/2015, che accoglie il ricorso di un’associazione animalista contro l’ordinanza del comune di Azio che vietava l’accesso degli animali nelle spiagge libere.

Nel caso specifico il divieto di accesso nelle spiagge per gli animali, adottato dal Comune di Azio, era riferito a tutte le spiagge del comune senza alcuna differenziazione, e non conteneva alcuna motivazione che potesse giustificare tale scelta.

La  mancanza di motivazione, non consentendo di stabilire il perché del divieto – se diretto a tutelare l’igiene dei luoghi pubblici o la sicurezza di chi frequenta le spiagge –  e di conseguenza non specificando quali siano le cautele di comportamento da tenere, comporta la nullità del provvedimento e, dunque, l’illegittimità di qualsiasi sanzione irrogata sulla base del provvedimento stesso.

È necessario, infatti, rispettare il principio di proporzionalità che impone alla Pubblica Amministrazione di adottare, tra i vari provvedimenti idonei alla tutela del pubblico interesse, quelli meno gravosi per i destinatari, in modo da evitare dei “sacrifici” inutili per gli stessi.

La scelta del comune di Azio è risultata pertanto irrazionale ed illogica.

IL TAR del Lazio ha infatti precisato che i Comuni non possono semplicemente vietare l’accesso di animali nelle spiagge libere, ma sono tenuti ad indicare all’interno del loro territorio le aree della spiaggia da destinare all’accoglimento degli animali da compagnia.

Eventuali ostacoli per il libero accesso degli animali, infine, possono trovarsi nelle spiagge in concessione; il gestore, infatti, su specifica richiesta accolta dalla Pubblica Amministrazione, può limitare l’accesso agli animali ai fini di consentire il libero svolgimento delle attività turistico-ricreative.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*