Sanzionabile penalmente l’uso del collare elettrico

Con la sentenza n. 38034 del 17 settembre 2013 la Corte di Cassazione, 3° Sez. penale, ha confermato la pronuncia del 24.5.2012 con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha ritenuto T.I. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 727 comma 2 c.p. perché deteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico al fine di reprimere comportamenti molesti. Il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento sulla base della documentazione acquisita richiamando in particolare il contenuto della relazione eseguita dal veterinario che aveva visitato l’animale dopo il suo rinvenimento nonché un’ordinanza del Ministero della Salute. Ha rilevato altresì che non sussisteva alcuna ragione che imponesse l’uso di tale dispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonché contrario alla natura del cane.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza in oggetto e la sanzione comminata disponendo che, a prescindere dalla specifica ordinanza del Ministero della Salute che proibiva l’uso di tali dispositivi (provvedimento successivamente annullato da parte del giudice amministrativo per questioni non di merito) e dalla sua efficacia, il collare elettronico rientra nella previsione del codice penale di detenzione in condizioni incompatibili con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull’integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce

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