Randagi: chi è responsabile dei danni da questi causati?

A bordo del suo ciclomotore un uomo percorre tranquillamente una strada del suo Comune e, mentre viaggia entro i limiti e secondo le prescrizioni vigenti, un cane attraversa improvvisamente la strada facendolo cadere.

Solitamente, in un caso del genere, il danneggiato rivolge la propria domanda di risarcimento dei danni al proprietario del cane, il quale è responsabile dei danni da questo causati:

ma se il cane è un randagio senza proprietario alcuno?

La Legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione il compito di adottare i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi. Pertanto il Comune e la Asl non sono responsabili a prescindere di quanto causato dai cani randagi, ma sono responsabili se non attuano quanto necessario a monitorare ed arginare il problema.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2741/2014, ribadisce con fermezza tale giudizio: l’Azienda sanitaria locale ed il Comune sono tenuti ad affrontare le problematiche legate al randagismo poiché, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., “la pubblica amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti”.

Quindi, qualora abbia omesso o trascurato di adottare i provvedimenti e le cautele idonee ad arginare il potenziale pericolo, è la stessa Pubblica amministrazione a rispondere dei danni provocati dai cani randagi.

Se vi sentite minacciati dalla presenza di cani randagi nel vostro territorio, dunque, sollecitate il Comune e la ASL competente affinchè si adoperino per riportare in sicurezza la zona, ribadendo che la responsabilità per i danni causati dalla loro inerzia è indubbiamente a loro ascrivibile.

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