Normativa sulla caccia: conosciamola meglio

Nel numero di gennaio di Quattro Zampe parliamo della normativa sulla caccia e su come si può limitare questa pratica, che a volte causa anche morti umane.

normativa sulla caccia

La normativa sulla caccia: critiche e regole 

La stagione di caccia appena aperta e la tragedia di Apricale

30 Settembre 2018 – Apricale (IM): Aperta la stagione di caccia, come pattuito per legge, gli amanti dell’attività venatoria iniziano l’anno con una battuta al cinghiale. Purtroppo, alle prime ore della giornata, si consuma una tragedia: Nathan Labolani, ragazzo diciannovenne intento in una passeggiata mattutina nei boschi con il proprio cane, viene colpito a morte alla schiena da una pallottola indirizzata a quello che il cacciatore che ha sparato pensava essere un cinghiale. Nathan muore prima dell’arrivo dei soccorsi, che non sono riusciti ad arrivare in tempo per salvargli la vita. 

Il cacciatore, un giovane ventinovenne con regolare permesso di esercitare l’attività venatoria, che ha fin da subito dichiarato di aver scambiato il ragazzo per un cinghiale, è stato accusato di omicidio colposo.

Le critiche alla caccia

Innumerevoli e tempestive sono state le polemiche provenienti sia dalle diverse associazioni animaliste che da anni si battono contro l’abolizione della caccia (LIPU, WWF ed ENPA in prima linea a “richiedere alla Regione di sospendere  immediatamente la stagione venatoria 2018/2019 per motivi di ordine pubblico”) sia le polemiche che infuriano sul web evidenziando i pericoli che corrono escursionisti e cerca-funghi in questo periodo dell’anno, una volta aperta la stagione di caccia.   

Leggendo la cronica, infatti, capita spesso di apprendere tragiche notizie di morti, lesioni a danni di ignari passanti o, addirittura, di altri cacciatori. Difficilmente viene fatto riferimento alla normativa esistente che regola e disciplina l’attività venatoria. Capiamo meglio, dunque, quali sono i limiti e le regole riguardanti la caccia e facciamo un po’ di chiarezza in materia. 

La c.d. “legge nazionale sulla caccia”

La caccia, in Italia, è regolata principalmente dalla legge dell’11/02/1992 n. 157 che intitola “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”. L’obiettivo della norma è quello di fissare regole per la protezione degli animali selvatici disciplinando lo svolgimento dell’esercizio venatorio.

In punti salienti possiamo dividerla nel seguente modo:

La programmazione della caccia 

Questa viene operata attraverso “Piani Faunistici Venatori” regolati da ciascuna regione, attraverso i quali viene programmata l’attività di conservazione della fauna compatibilmente con la regolamentazione della caccia. 

Una percentuale che va dal 20% al 30% del territorio deve essere destinato alla protezione della fauna (rientrando qui i parchi nazionali e regionali, le osai di protezione ed i fondi chiusi). 

La caccia: mezzi e modalità

Per poter cacciare, in primo luogo, bisogna essere in possesso della licenza di caccia. Ottenuta questa, la legge 157 stabilisce i mezzi e le modalità per esercitare l’attività venatoria. I mezzi possono essere:

  • Arco
  • Falco
  • Fucile (con particolari limitazioni indicate dalla norma della legge)

Chiaramente, ad oggi, il fucile è il mezzo più diffuso.  

L’esercizio venatorio può essere svolto in 3 differenti modalità:

  1. Vagante in zona Alpi: esercitata esclusivamente da coloro che risiedono in zone di montagna nelle regioni del Nord Italia;
  2. Da appostamento fisso: diffusa nelle regioni centrali delle nostra penisola, effettuata facendo ricorso alla c.d. pratica dei “richiami vivi”;
  3. Altre forme di attività venatorie consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata: modalità più diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il cacciatore è tenuto a scegliere con quale modalità intende cacciare e, una volta effettuata la scelta, non avrà la possibilità di cacciare nelle altre due forme.

L’autorità, i tempi e le specie 

L’ISPRA è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e che svolge sia un’attività di ricerca ed analisi dei dati, che un’attività consultiva in merito alla regolamentazione della caccia.

L’art. 18 l. 157/92 stabilisce i tempi per l’esercizio venatorio e l’elenco delle specie cacciabili. Sono le regioni italiane che, annualmente, deliberano il calendario venatorio e l’elenco delle specie. La legge stabilisce che la stagione venatoria si esente al massimo tra la terza domenica di settembre e il 31 Gennaio, con le regioni che possono derogare rispetto a queste date anticipando l’apertura per alcune specie alla prima domenica di settembre e posticipando la chiusura al 10 febbraio, ma solo per alcune specie e con parere vincolante dell’ISPRA.

La caccia è totalmente e rigorosamente vietata nei periodi di nidificazione, nelle fasi riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

In Italia attualmente la legge concede di cacciare 12 specie dii mammiferi e 34 di uccelli.

Divieti e sanzioni a chi caccia senza seguire le norme

Numerose sono le regole a cui sottostare quando si caccia, ad es. l’obbligo di raccogliere i bossoli e le cartucce, oppure l’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza da case e strade.

Il sistema sanzionatorio a riguardo è disciplinato dagli art. 30 e 31 della legge, con sanzioni anche penali per i comportamenti più gravi ( es. la caccia in aree protette).

L’art. 842 c.c. “Caccia e pesca”

L’art. 842 c.c. dispone che “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo”.

Questo articolo, in sostanza, in combinato disposto con la legge 157, permette ai cacciatori l’accesso ai fondi privati. Per impedirlo, il proprietario/conduttore è costretto a chiedere che il proprio terreno sia escluso dalla pianificazione venatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio, sempre che la richiesta non contrasti con la pianificazione stessa.

In questo caso la strada più semplice per il proprietario che voglia impedire l’accesso dei cacciatori, è ricorrere alla recinzione e tabellazione previste dalla legge.

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