L’UE accoglie senza limiti gli animali dei rifugiati ucraini

L’UE accoglie senza limiti gli animali dei rifugiati ucraini

Chi ha provato a viaggiare fuori dall’Italia lo sa: normalmente portare con sé il proprio amico a quattro zampe richiede documentazioni e vaccinazioni specifiche da procurarsi con anticipo. Nel caso di animali dei rifugiati dell’Ucraina che in queste ultime settimane stanno scappando dalla guerra, vista l’eccezionalità della situazione, l’Unione Europea ha deciso di fare una deroga alla normativa vigente accogliendoli tutti, anche se formalmente non in regola.

Animali dei rifugiati accolti dagli Stati membri dell’Uec

La Direzione Generale della Sanità della Commissione Europea ha stabilito che gli Stati membri dell’Unione Europea, vista la straordinarietà della situazione che in questi giorni milioni di persone stanno vivendo a causa della guerra, potranno ammettere nel proprio territorio gli animali domestici (ossia cani, gatti e furetti) dei rifugiati  sospendendo temporaneamente i requisiti solitamente richiesti per il loro trasporto.

Di norma è infatti necessario che l’animale sia:

  • microchippato (o in possesso di un tatuaggio identificativo),
  • sia stato sottoposto alla vaccinazione antirabica,
  • sia idoneo a viaggiare
  • sia in possesso del Passaporto Europeo rilasciato appositamente da veterinario competente.

Tutti requisiti che non verranno presi in considerazione per chi scappa dal conflitto Ucraina-Russia decidendo di non abbandonare ad un triste destino il proprio fedele compagno ma di tentare miglior fortuna con lui accanto, lontano da bombe e sirene.

Un’ipotesi già prevista dalla normativa europea

La deeroga applicata dalla Direzione Generale della Sanità della Commissione Europea in realtà altro non è che l’applicazione dell’art. 32 del regolamento UE n. 576/13 che disciplina i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che, andando ad abrogare l’ex regolamento CE n. 988/2003, autorizza una “deroga in situazioni eccezionali alle normali esigenze di viaggio”.

L’art. 32 prevede infatti che “Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’elenco di Stati membri o di loro parti la cui situazione rispetto alla rabbia è favorevole e che sono autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, all’elenco di Stati membri classificati in conformità delle norme relative alle misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia, agli elenchi di territori o paesi terzi redatti al fine di derogare a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, al modello dei documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell’allegato I durante i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro o da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro, alle norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni da firmare, e alle misure di salvaguardia nel caso di manifestazione o diffusione della rabbia o di una malattia o infezione diversa dalla rabbia”.

Ma in Italia come funziona?

Grazie a una disposizione del Ministero della Salute del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto le “misure eccezionali per l’ingresso nell’Ue di animali domestici movimentati al seguito di rifugiati provenienti dall’Ucraina” anche l’Italia ha previsto, adeguandosi al dettato europeo, una deroga alla normativa vigente grazie alla quale è possibile per i cittadini ucraini introdurre animali da compagnia nel nostro paese a prescindere dalla regolarità dei documenti che li riguardano.

Ma non è stato previsto solo un “lasciapassare” in Italia: infatti, nel caso di controlli alle frontiere, chi effettua la verifica sull’animale da compagnia che accompagna un rifugiato deve specificare ad apposito indirizzo mail indicato dal Ministero ( UA-pets@sanita.it ):

  • la/le specie e numero di animali;
  • l’identificazione degli stessi (se possibile);
  • il nome del proprietario;
  • l’indirizzo di destinazione in Italia.

Si tratta di informazioni utili ai servizi veterinari territorialmente competenti che grazie ad esse potranno gestire correttamente gli animali introdotti conformandoli ai requisiti del Regolamento europeo, per la loro e l’altrui salute.

Per ulteriori informazioni scriveteci su info@avvocatoanimali.it

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