detenzione di cane altrui

Detenzione di cane altrui: chi è responsabile?

Con la sentenza 14189/2021 relativa alla detenzione di cane altrui, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui è responsabile dell’animale domestico anche chi lo gestisce senza esserne il proprietario. Nel caso di oggi l’imputato è ritenuto responsabile della mancata corretta gestione del cane che aveva in cura, non di sua proprietà, che scappando dal suo giardino ha causato un incidente stradale perdendo la vita.

Detenzione di cane altrui, il caso

Durante i primi due gradi di giudizio l’imputato viene ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose gravi nei confronti della parte lesa (vittima dell’incidente stradale) e viene condannato alla pena di 600 euro di multa. Secondo i giudici è responsabile di omessa custodia di un cane meticcio di grossa taglia che, uscito dal suo giardino, ha attraversato la via tagliando la strada alla parte lesa che non riuscendo ad evitare l’impatto ha investito l’animale cadendo a terra dal motorino, rompendosi la milza e procurandosi diverse lesioni personali. L’incidente ha peraltro portato anche alla morte del cane.

In appello il giudice conferma la responsabilità dell’imputato basandosi sulle dichiarazioni della parte lesa, confermate dagli accertamenti effettuati dalla polizia e dalla carcassa del povero animale, investito e recuperato poco dopo dall’imputato stesso.

Il ricorso in Cassazione

La Corte di Cassazione, interessata della vicenda, conferma la sentenza di appello statuendo che in materia di lesioni colpose “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (sez.4 16.12.2011 n.18814, Mannino ed altri, Rv.253594), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (sez.4, 10.1.2012 n.6393, PG in proc.Manuelli, Rv.251951).”

Secondo la Corte, i giudici di merito hanno adeguatamente spiegato che “la posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza essendo irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona.”

Infatti la posizione di garanzia nel caso in questione è riconducibile alla possibilità del soggetto di esercitare il controllo sull’animale.

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