Cardellini in gabbia? E’ reato (ma la pena può essere sospesa)

Avere cardellini in gabbia privi di documenti è un reato, come confermato in Cassazione.

Quante volte abbiamo detto che è di fondamentale importanza informarsi prima di acquistare animali? E questo vale sia per cani e gatti di razza, che per essere definiti tali devono essere acquistati con pedigree e certificazioni valide che attestino la genealogia dell’animale, ma vale anche per le specie protette, come i cardellini, che devono essere muniti dei certificati di commerciabilità al momento dell’acquisto.

Il caso dell’uomo che teneva cardellini in gabbia privi di documenti

Tutto inizia quando il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento dichiara colpevole l’imputato per il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L’uomo è ritenuto colpevole di “procurarsi un ingiusto profitto, acquistando tre esemplari vivi di uccello della specie particolarmente protetta carduelis carduelis, abitualmente denominata cardellino, da lui custoditi all’interno di una gabbia privi di anello identificativo e della relativa documentazione”. Per questo motivo  il giudice condanna al pagamento di  700 euro di ammenda l’imputato, in aggiunta alla confisca degli animali.

Il condannato ricorre in Cassazione

Il condannato con un ricorso in Cassazione afferma in primo luogo che “gli esemplari di volatili erano stati acquistati in una fiera per la vendita degli animali consentita e sottoposta a controlli”, in secondo luogo lamenta il fatto che non sia stata dichiarata la non punibilità del fatto vista la particolare tenuità dell’illecito commesso. In terzo e quarto luogo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, negata dal giudice perché l’imputato aveva già un precedente penale alle spalle (che però non superava il limite di 2 anni di reclusione, limite massimo per la sospensione della pena).

La Cassazione accoglie il ricorso ritenendolo in parte fondato

La Cassazione accoglie il ricorso ritenendolo in parte fondato. Nello specifico, però, il primo motivo risulta comunque inammissibile perché il ricorrente non contesta il fatto che gli animali in questione appartengano alle specie ornitologiche oggetto di protezione, omette di provare l’originaria cattività degli animali in questione  (in sostanza non ha documenti che accertino la liceità della detenzione) e sostiene di essere stato rassicurato da parte del venditore della sussistenza di tutti i certificati necessari nel momento di acquisto degli uccelli ritenendosi pertanto tranquillo rispetto alla commerciabilità degli animali.

Provare la lecita provenienza delle specie protette è in capo al detenzione degli animali

La Corte di Cassazione, con sentenza n.3/2022, ricorda che è possibile per il detentore di un esemplare di fauna selvatica dimostrare la provenienza non illegittima escludendo dunque la sua responsabilità penale, però l’onere della prova è in capo al ricorrente. Nel caso specifico invece la difesa semplicemente ricostruisce quanto affermato dal ricorrente senza che questi abbia effettivamente ricevuto dal venditore degli animali alcun documento se non orali rassicurazioni.

Infondato invece il motivo per cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Trattandosi di reato contravvenzionale, premesso che la pena inflitta all’imputato è stata determinata esclusivamente in termini pecuniari, la riduzione per l’applicazione delle attenuanti generiche è stata contenuta in misura inferiore al terzo in considerazione della discrezionalità riconosciuta all’organo giudicante: la censura riguardante il trattamento sanzionatorio è quindi inammissibile.

Sono invece ritenute fondate le lamentele in merito all’ omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 

Rinvio a giudizio per ridiscutere della sospensione condizionale della pena

La decisione del Tribunale di Agrigento di “non estendere la sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente penale a carico” è ritenuta incompleta dalla Cassazione “posto che l’esistenza di un solo precedente non è fattore che si pone come oggettivamente ed autonomamente ostativo a riconoscimento del beneficio” considerato che le pene del ricorrente sommate non supererebbero  i limiti massimi per la concedibilità della sospensione .

Per questo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità e del beneficio della sospensione condizionale della pena con un rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento.

Quello di detenere cardellini in gabbia senza la documentazione resta comunque un reato punibile secondo l’art. 30 lettera b. della legge 157/92 che dispone, appunto, che è punibile con l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2 (tra cui il cardellino).

Per ulteriori informazioni scriveteci su info@avvocatoanimali.it

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