Cani maltrattati: affidamento a privati?

Nel numero di settembre di Quattro Zampe parliamo di cani maltrattati e se sia possibile darne l’affidamento a privati secondo l’attuale normativa.

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Cani maltrattati, sì all’affidamento ai privati ma non per sempre

Secondo la sentenza n. 16480/2020 della Cassazione il legittimo sequestro dei cani maltrattati ai padroni indagati diviene definitivo solo con il riconoscimento della responsabilità penale del proprietario.

Sequestro preventivo per gli animali abbandonati

Due persone protagoniste di un’indagine per il reato di abbandono di animali – previsto dall’art. 727 c.p. sono state indagate per aver detenuto ben 16 pastori tedeschi adulti nella propria abitazione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive loro di gravi sofferenze, in quanto detta norma punisce non solo l’abbandono ma anche il ricovero di animali in luogo non adatti o che diventano tali per il numero eccessivo degli animali ospitati.

Proprio per evitare che lo stato di sofferenza degli animali potesse protrarsi nel tempo, il Tribunale convalidava il sequestro d’urgenza operato dai Carabinieri, ordinando così che i soli cani risultanti all’anagrafe canina di proprietà di uno degli indagati fossero affidati in via provvisoria ai privati, in attesa della definizione del processo penale.

Veniva così rigettata la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di affido definitivo ai privati, a tutela del legame affettivo che si instaura con l’animale, come conseguenza di detto affido.

Contro il rigetto della richiesta di affidamento definitivo degli animali sequestrati, ancor prima della definizione del procedimento penale, proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, lamentando che “non è concepibile un’adozione provvisoria di un cane da parte di un privato, posto che i legami che si instaurano tra cani e persone non sono a tempo e comunque nessun privato accetterebbe l’affidamento di un cane con il rischio di perderlo in futuro.” 

Affidamento ai privati: definitivo solo con il riconoscimento della colpevolezza del proprietario

La Corte di Cassazione premesso come nel corso degli anni la tutela degli animali abbia avuto un sempre maggiore riconoscimento, introducendo dal 2004 quattro nuove fattispecie delittuose art. 544 bis c.p. (uccisione di animali) art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali), 544 quater c.p.(organizzazione di spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali) e 545 quinquies c.p.(promozione di combattimenti tra animali che mettano in pericolo l’integrità fisica) ricorda che solo a seguito di condanna definitiva, al proprietario possano essere sottratti per sempre gli animali.

La Cassazione, quindi, con sentenza n. 16480/2020 rigetta il ricorso del Pubblico Ministero affermando che finché la responsabilità degli indagati non diventi definitiva e irrevocabile, disporre definitivamente degli animali di loro proprietà non può considerarsi un’operazione legittima in considerazione del principio di non colpevolezza previsto dall’art. 27 della Costituzione, secondo cui  (“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”).

Questo per il semplice fatto che non si può escludere a priori la possibilità che il soggetto inizialmente accusato di determinate condotte in danno degli animali venga poi assolto avendo così il diritto di ottenere la restituzione degli animali sequestrati, impossibile nel caso in cui l’affidamento degli animali sequestrati fosse già divenuto definitivo. 

Per questi motivi la Cassazione, pur riconoscendo che l’affidamento temporaneo ai privati oggetto di sequestro costituisca una valida ed efficace soluzione di immediata tutela per gli animali, tuttavia non può sostenersi che detto provvedimento possa essere definitivo, prima della conclusione del processo penale con cui venga accertata, senza ombra di dubbio, la responsabilità penale del proprietario.

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