ordinanza comunale che vieta ai cani di entrare nei parchi

Annullata l’ordinanza comunale che vieta ai cani di entrare nei parchi

Nel numero di aprile di Quattro Zampe parliamo dell’annullamento di un ordinanza comunale che vieta ai cani di entrare nei parchi.

ordinanza comunale che vieta ai cani di entrare nei parchi

Va annullata l’ordinanza comunale che vieta ai cani di entrare nei parchi

Una buona notizia per tutti quei proprietari di cani che si sono visti negare la possibilità di entrare in un parco pubblico cittadino con il proprio amico a quattro zampe: vietare ai cani di entrare nelle aree verdi cittadine, secondo il Tar dell’Umbria, è una misura eccessiva per tutelare l’igiene pubblica. 

Il proprietario potrà infatti entrare nei parchi con il cane legato al guinzaglio e i sacchettini pronti per raccogliere eventuali deiezioni.

Il caso

Un’associazione a tutela degli animali si è rivolta al Tar dell’Umbria per chiedere l’annullamento di un’ordinanza comunale emessa dal Sindaco di Deruta che vietava l’accesso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici.

Sono tre i motivi per i quali l’associazione ha deciso di impugnare l’ordinanza:

  1. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza, considerato che “l’aver vietato in maniera assoluta l’accesso dei cani ai parchi pubblici appare una misura drastica e sproporzionata rispetto alla finalità di tutelare l’igiene pubblica, nel caso di mancata raccolta delle deiezioni degli animali”;
  2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, avendo “il Comune di Deruta ritenuto che la presenza di cani costituisca un rischio per l’igiene pubblica, senza però specificare quale sia il rischio che la presenza degli animali possa arrecare e quali siano le problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza degli escrementi dei cani”;
  3. Carenza dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza non rispettando nessuno dei requisiti imposti dalla legge per l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Per il Tar il ricorso è da accogliere

Il Tar con sentenza n.21/2021 dichiara fondato il ricorso, da accogliere poiché “le finalità di tutela dell’igiene pubblica poste a fondamento del divieto risultano adeguatamente soddisfatte dalle misure riportate nei successivi punti 2 e 3 dell’ordinanza, con cui viene già chiesto al proprietario di pulire a terra qualora il proprio animale sporchi, imponendo anche di avere sempre con sé, in aree pubbliche o aperte al pubblico insieme al cane, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni”

Cosa prevede la giurisprudenza

Sul tema sono diversi i giudici che si sono già espressi, in particolare il TA.R. Puglia, Lecce, sez. II, con sentenza del 28.3.2013, n. 732 prevede che “lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica può essere adeguatamente soddisfatto mediante l’imposizione, agli accompagnatori di cani, dell’obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni con le palette predisposte all’uso e di riporle, opportunamente chiuse in apposi sacchetti, nei cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osserva”.

La misura va annullata

Per il Tribunale la misura che vieta l’accesso dei cani nei parchi va annullata (in particolare l’art. 1 dell’ordinanza) in quanto evidentemente sproporzionata rispetto al dichiarato fine di mantenere il decoro e l’igiene pubblica.

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