Maltrattamento animali: normativa e denuncia

In base all’art. 544 ter del codice penale il maltrattamento di animali (introdotto dalla L. 89/2004, modificata dalla successiva L. 201/2010) è un delitto punito con la reclusione.

da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro e si configura ogni qual volta un soggetto, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovverosia le prerogative comportamentali naturali della specie di riferimento.

E’ inoltre inquadrata nella medesima fattispecie delittuosa la somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate ovvero la sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Ciò allo scopo di reprimere, in particolare, le scommesse clandestine e le competizioni tra animali.

La pena è aumentata della metà se dal maltrattamento deriva la morte dell’animale. Evidentemente la morte dell’animale deve essere colposa (una conseguenza non voluta del maltrattamento) e non dolosa (coscienza e volontarietà dell’evento morte). In caso contrario, infatti, si configurerebbe il reato di uccisione di animali, previsto e punito dall’art. 544 bis del codice penale.

A completamento della normativa in materia di maltrattamento di animali, deve menzionarsi, altresì, l’art. 727, comma 2, codice penale, il quale punisce con la pena detentiva dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze le quali, come statuito dalla Cassazione (Cass. Pen., sez. III, n. 2774/2006), possono consistere anche in soli patimenti (si pensi al classico caso del cane abbandonato in auto sotto il sole).

Per completezza si segnala che la citata normativa non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, attività circense, giardini zoologici, né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate.

Va evidenziato che la condotta integrante gli estremi del reato di maltrattamento di animali può essere attiva come omissiva per cui non occorre necessariamente provocare una lesione fisica all’animale (ad es., attraverso percosse) ma è sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, etc.) attraverso condotte, per l’appunto, omissive, consapevoli delle inflizioni poste in essere.

Nell’ottica di un riconoscimento sempre più accentuato della soggettività degli animali, tutelati in quanto esseri senzienti capaci di provare sofferenza e dolore, nonché della necessità di fornire agli stessi una tutela concreta, la Cassazione si è infatti espressa nel senso di ritenere non necessaria la lesione fisica dell’animale per la configurabilità del reato di maltrattamento, essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità (Cass. Pen., sez. III, n. 46291/2003, confermata successivamente da molte altre pronunce di merito e di legittimità).

Che fare se siamo testimoni di un maltrattamento ai danni di un animale?

Le leggi vanno fatte rispettare. Se assistiamo a fatti di crudeltà di confronti di altri animali, è nostro dovere segnalarlo.

Il reato di cui all’art. 544 ter c.p. è perseguibile d’ufficio. Pertanto, una volta che l’autorità giudiziaria è venuta a conoscenza del fatto astrattamente riconducibile a tale delitto, ha il dovere di procedere anche in assenza di altri impulsi.

La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso qualsiasi ufficio di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale). Non usare raccomandate e/o fax!

E’ molto importante, al fine di consentire una corretta e completa ricostruzione dei fatti, rendere una descrizione dettagliata degli eventi, indicare testimoni, allegare fotografie, riprese video, etc..

In alternativa alla presentazione diretta della denuncia, è possibile rivolgersi alle associazioni animaliste o agli enti riconosciuti che, ai sensi dell’art. 7 della L. 189/2004, perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla medesima legge, tra i quali figura il maltrattamento di animali.

 

avv

3 Comments to Maltrattamento animali: normativa e denuncia

  1. lucrezia spina ha detto:

    schifo

  2. lucrezia spina ha detto:

    la fine del mondo

  3. Michele ha detto:

    Bisogna punire senza sconti quelli che maltrattano gli animali, ne fanno creature da combattimento o da riproduzione per fini di commercio. Le pene devono essere dure e le multe altissime. Lo stesso vale per chi viene ripreso mentre abbandona o riduce alla fame o in condizioni igieniche pessime qualsiasi razza o specie.

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