Animali in condominio

Animali in condominio: chiarimenti e informazioni utili.

«Le norme del regolamento (condominiale) non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Questo è quanto afferma l’art. 1138 del c.c. cosi come riformato dalla legge 220 del 2012 denominata “Riforma del Condominio”, in vigore dal 18/6/2013.

Animali e regolamento condominiale

Da sempre si è discusso se i regolamenti condominiali potessero vietare di tenere nel proprio appartamento animali di compagnia: adesso è finalmente intervenuta la legge a regolamentare tale diritto. Attenzione però: questa legge ha efficacia a partire dalla sua entrata in vigore e non verrà quindi applicata ai rapporti condominiali sorti precedentemente.

Ciò significa, che il regolamento condominiale che – già prima del 18/6/13 – vietava di detenere animali nella propria abitazione in condominio, non verrà annullato, ma tale divieto continuerà ad essere valido ed efficacie.

Anche nel vigore delle nuove regole introdotte dalla Riforma, il diritto di tenere nel proprio appartamento animali di compagnia non può essere illimitato, ma dovrà essere esercitato in modo da non violare le normali regole che governano la vita di una collettività come quella condominiale.

Più nello specifico, la possibilità di tenere un animale all’interno del proprio appartamento non significa che lo stesso potrà essere lasciato libero nelle parti comuni dello stabile, emanare cattivi odori o emettere in continuazione rumori molesti senza che alcuno possa obiettare: occorre, infatti, rispettare le comuni regole di sicurezza e di buona educazione, impedendo che lo stesso possa causare danni a persone o cose.

Il regolamento condominiale può ugualmente prevedere limitazioni al diritto di detenere animali in casa, giustificate da ragioni igienico-sanitarie: può, ad esempio, limitare il numero di animali detenibili nelle singole unità immobiliari, oppure limitare l’accesso degli animali in alcune zone comuni individuate, purchè tali limiti non siano talmente stringenti da impedire, di fatto, la detenzione di animali, in violazione della norma di legge.


Per spiegare la normativa al meglio, indichiamo qualche esempio pratico:

  1. La sig.ra R. si lamenta perché il sig. T. porta con sé il proprio cane all’interno dell’ascensore condominiale, sporcando o lasciando cattivo odore nel medesimo. 

    Può il condominio impedire al sig. T. di portare il proprio animale in ascensore?

Se il regolamento tace al riguardo, la disciplina dell’uso degli spazi e dei servizi comuni è modificabile dall’assemblea condominiale a maggioranza. La signora dovrà far presente la problematica alla prossima riunione di condominio e l’assemblea sarà chiamata ad esprimersi sul punto. Se la maggioranza voterà a favore del divieto, si potrà vietare ai condomini di utilizzare l’ascensore in compagnia del proprio animale, con buona pace del signor T.

In caso contrario, nulla potrà vietare al Sig. T. ed agli altri condomini l’uso dell’ascensore in compagnia del proprio animale.

  1. Il figlio della signora R., mentre giocava nel cortile condominiale, è stato morso dal cane del Sig. T. Il Signor T. è responsabile dell’accaduto?

Il fatto di consentire ai condomini di tenere nel proprio appartamento gli animali domestici, non implica che gli stessi possano essere lasciati liberi negli spazi comuni, in quanto possono rappresentare un pericolo per altri animali, cose e persone. Ovunque il cane possa incontrare soggetti terzi, è bene che sia tenuto al guinzaglio e con la museruola a portata di mano, in modo da poterla applicare all’occorrenza. Da sottolineare, inoltre, che l’art. 672 c.p. configura tre fattispecie criminose: “lasciar liberi, custodire senza le debite cautele e affidare a persona inesperta” gli animali, sono comportamenti che determinano la nascita della responsabilità per omessa custodia del soggetto a cui era stato affidato l’animale.

  1. Tizio si lamenta perchè dall’appartamento di fianco al suo si sente continuamente abbaiare il cane del vicino. Cosa può fare?

Può essere impedito ad un condomino di tenere un animale nel proprio appartamento nell’ipotesi in cui lo stesso abbai e si lamenti di giorno e di notte e tali rumori superino la soglia di normale tollerabilità richiesta dalla vita di condominio. In questi casi può essere richiesto un intervento del Giudice che, accertata l’intollerabilità del rumore, disponga l’allontanamento dell’animale e il suo affidamento in custodia ad enti specializzati.

  1. L’assemblea del Condominio dove si è trasferito il signor R. ha da poco adottato un regolamento che vieta di detenere animali domestici nelle singole unità immobiliari. Il signor R. tuttavia, non intende affatto liberarsi del proprio cane.

Si precisa che le delibere che riguardano le singole unità immobiliari (e non i beni comuni) per essere efficaci devono essere sempre prese all’unanimità. Inoltre, la riforma del condominio non consente, ai regolamenti di nuova formazione, di imporre divieti alla detenzione di animali domestici. Pertanto il signor R. può tenere il proprio cane senza alcun problema e dovrà far presente che la delibera adottata dall’ultima assemblea è contraria alle norme vigenti in materia.

Articolo pubblicato sulla rivista ‘Quattro Zampe’

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6 Comments to Animali in condominio

  1. Caprini Alfea ha detto:

    Buongiorno, vivo in un residence con piscina, gradirei sapere se il cane di un mio vicino di casa può portare il suo cane in piscina. Attualmente esiste un regolamento condominiale (PISCINA) che dice che il cane può frequentare la parti comuni condominiale al guinzaglio. Questo regolamento è stato stilato quando nel condominio abitavano solamente 5/6 condomini, soccombendo alle esigenze del proprietario del cane. Ora il condominio è al completo siamo in totale 15 famiglie, e nell’ultima assemblea condominiale annuale, il problema è stato affrontato, in quanto alcuni condomini non volevano il cane in piscina. Il proprietario del cane si è impuntato asserendo che se non può portare il cane in piscina costringiamo lui a non accedere alla piscina.
    Il problema è che il cane spesso è lasciato libero e beve nella vasca.
    Mi scuso se mi sono dilungata nell’esprimere quanto accennato, ma gradirei sapere se tutto questo rientra nelle nuove normative di regolamento conduzione piscine Lombardia.
    La ringrazio e la saluto. Sig.ra Caprini

  2. Diego ha detto:

    Salve vorrei sapere con chiarezza, ciò che non ho avuto fin’ora, qual’è la legge (numero) che impedisce la circolazione ai gatti di proprietà nei luoghi comuni?

  3. Costante vincenzo ha detto:

    Buongiorno.Se il regolamento contrattuale vieta la presenza di animali domestici nella propria unità’ immobiliare (condominio del 2000 regolamento contrattuale allegato al rogito)la nuova normativa riguardante gli animali domestici può’ modificarlo?

  4. gioconda Pulvirenti ha detto:

    Vorrei sapere come tutelare la mia labrador.un inquilino non so chi ,si è lamentato che il cane lascia peli nell ascensore. premetto che può capitare che cadano dei peli .ma ci siamo armati di paletta e scopa e almeno 1 volta al giorno li raccogliamo anche se insieme ai peli di cane ci sono capelli cicche di sigarette foglie secche e quanto altro.ma il problema sembrano essere solo i peli del mio cane .e poi dicono che puzza ma questo non è vero xche è l odore del cane e noi ogni mese la laviamo.ma non possiamo lavarla tutti i giorni . insomma stanno facendo di tutto x farci togliere il cane o farci dare lo sfratto.ma noi e il cane abbiamo dei diritti. cosa possiamo fare x tutelarsi.

  5. Giovanni ha detto:

    Ma se in un condominio ove non persiste ancora nessun regolamento e ove ci sia la presenza di un animale domestico malgrado si faccia pulizie generali previo agenzia di pulizie, il resto del condominio potrebbe vietare l’uso dell’ascensore?

  6. Tizia ha detto:

    Sotto il mio appartamento ce un altro condomino che si lamenta che dal mio terrazzo esca la pipì del mio cane che va sul suo terrazzo nelle bocchette ci sono le prolunghe e mi minaccia io o chiuso pure le bocchette cosa devo fare lui mi a detto che devo portare via il cane

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