Maltrattamento animali

Dei delitti contro il sentimento per gli animali – Profili penali

Con la legge n. 189/2004 è stato finalmente introdotto nel Codice Penale il “TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI” il quale modifica ed inasprisce la disciplina riguardante, in generale, il maltrattamento verso gli animali.

In particolare, le pene previste dal vecchio articolo 727 c.p. erano semplici contravvenzioni, punibili con la sola pena dell’ammenda e per le quali era possibile ricorrere al patteggiamento ed all’oblazione e quindi alla estinzione del reato.

Oggi, invece, gli articoli 544-bis c.p. e seguenti inquadrano invece come veri e propri delitti i reati di uccisione, maltrattamento, spettacoli non autorizzati, combattimenti e abbandono di animali, punendoli quindi più severamente e allungando parecchio i tempi per la prescrizione.

Nello specifico è di seguito riportato il testo dei nuovi articoli del codice penale, la cui introduzione è prevista dall’articolo 1 della legge in analisi:

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Appare evidente l’analogia tra il testo dell’articolo 544-bis “uccisione di animali” e quello dell’art 575 c.p. che disciplina l’omicidio: l’espressione “cagionare la morte” è tuttavia accompagnata, nell’art 544-bis, da precisi “requisiti” affinchè possa considerarsi reato: l’uccisione dell’animale deve avvenire “per crudeltà o senza necessità” e questo rende evidente l’intenzione del legislatore di non voler punire l’uccisione dell’animale in quanto tale, ma solo quella che, per le modalità o per i motivi, urti la sensibilità umana.

E’ inoltre necessario che il comportamento sia “doloso” cioè che sia riscontrabile la volontà di maltrattare o uccidere l’animale: ciò significa che, purtroppo, molti maltrattamenti rischieranno di passare come “colposi” quando l’accusato si difenderà asserendo per esempio “non sapevo, non volevo far del male all’animale…”.

Art. 544-ter. – (Maltrattamento  di  animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La  pena  è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

ATTENZIONE: in linea di massima il testo di legge non fa differenza tra animali domestici, selvatici o esotici: chi uccide o maltratta per divertirsi un qualunque animale, comprese lumache, lucertole o rane, sta compiendo un reato e deve essere perseguito.

Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli  o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali  è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione  da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Per quanto riguarda i combattimenti clandestini è interessante notare come la nuova disciplina da un lato inasprisca le pene per chi “promuove organizza o dirige” i combattimenti e le competizioni non autorizzate, mentre dall’altro lato non punisca più la semplice partecipazione, lasciando così impuniti gli spettatori ed incoraggiando in qualche modo la presenza di pubblico anche alle manifestazioni illegali.

Il precedente Articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 727. – (Abbandono  di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito  abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

In relazione all’abbandono degli animali, infine, bisogna sottolineare che esso resta un reato di “contravvenzione” e quindi con prescrizione breve e possibilità di oblazione, ma la pena prevista è stata inasprita: infatti già prima della riforma l’abbandono era considerato un reato, ma ora, in più, esso prevede l’arresto per il colpevole. Resta purtroppo vivo, tuttavia, il problema dell’effettiva attuabilità di tale pena: dimostrare l’abbandono dell’animale, senza cogliere in flagranza di reato il colpevole, risulta nei fatti ancora estremamente ostico: come ribattere al padrone che si scusa sostenendo che il proprio animale è semplicemente scappato di casa?

Per concludere quindi, risulterà difficile arrestare i soggetti che maltrattano, uccidono e lucrano sugli animali ma, senza dubbio, l’inasprimento delle pene e le modifiche apportate da questa legge non possono che contribuire alla sensibilizzazione della società verso tali argomenti, facendo sperare tutti noi in un futuro ancora migliore per i nostri amici animali.

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