Condannato il padrone che non custodisce con le dovute cautele un cane in suo possesso

Con la Sentenza n. 46307 del 20 novembre 2013, la IV sez. Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di lesioni colpose al padrone che non abbia custodito il proprio cane all’interno di un parco dove lo stesso, lasciato libero, ha rincorso e morso una donna.
Andando con ordine: il Giudice di Pace di Pisa, con sentenza datata 15 novembre 2012 ha ritenuto il signor C.D. responsabile del reato di lesioni colpose per avere omesso di custodire con le dovute cautele un cane in suo possesso che, in luogo pubblico, rincorreva e mordeva al ginocchio la signora O.E., alla guida di un velocipede, la quale a causa del morso cadeva, procurandosi lesioni personali e l’ha condannato alla pena di Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza il signor C.D., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso (in quanto “lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la mancanza o la contraddittorietà della motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e descrive circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.”) e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Tra i motivi della decisione si può leggere che: ”Già il giudice di Pace di Pisa ha indicato con congrua e logica motivazione le ragioni che gli hanno consentito di ritenere la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, in quanto ha evidenziato che il C. aveva lasciato libero in area aperta al pubblico un cane doberman di notevoli dimensioni, senza guinzaglio, omettendo quindi le necessarie cautele dirette a prevenire azioni aggressive del cane, che infatti aveva aggredito una donna che procedeva in bicicletta, che cadeva a terra, procurandosi le lesioni di cui al capo di imputazione.

Si deve quindi affermare con forza la necessità di utilizzare guinzaglio e museruola ogni qualvolta ci si trovi in un luogo frequentabile anche da altri esseri umani ed animali: infatti, in caso di aggressione da parte di un cane privo di guinzaglio e/o museruola, potrete citare in giudizio il proprietario dell’animale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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